La costituzione dei Collegi e degli Ordini si ispira al principio della tutela dell'interesse collettivo e, nel caso delle professioni sanitarie, della tutela del bene Salute, sancito dalla Costituzione italiana. I Collegi, enti pubblici non economici, hanno il compito di certificare che il professionista sia in grado di offrire prestazioni soddisfacenti, garantiscono il rispetto delle norme deontologiche, vigilano sul decoro e l'indipendenza degli iscritti all'Albo e ne promuovono, attraverso l'attività, il progresso culturale.
Riportiamo le fonti normative che definiscono la natura dei Collegi e ne stabiliscono le funzioni.
Leggi istitutive dei Collegi
- Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica dei medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie (L. 11/01/2018 n. 3)
- Articolo 2229 del Codice Civile
- Decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233
- Decreto Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221
- Legge 29 ottobre 1954, n. 1049